Mobilità Insegnanti, la "rivedibilità" dei certificati non esclude la precedenza ex L.104/92

 Mobilità Insegnanti, la

Commento all' Ordinanza Tribunale di Savona - Sez. Lavoro - n. cron. 567 del 06/09/2016

 la questione relativa alle migliaia di trasferimenti di insegnanti su ambiti territoriali lontani , disposti dalla L. n. 107/2015, maggiormente nota come “ Legge della Buona Scuola “ ha dato luogo ad ingenti disagi determinati dalla illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti di assegnazione delle sedi , innescando, conseguentemente, una serie di ricorsi che hanno Travolto il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Scientifica.

Lo studio Legale Bottalegal & Partners , ha ottenuto dal  Giudice del Lavoro di Savona un' importante ed innovativa Ordinanza (n. 567 del 06/09/2016) che ha aperto una vera e propria breccia sull’illegittimo comportamento degli Uffici Scolastici Provinciali, che in violazione delle norme vigenti, non hanno riconosciuto la precedenza ex L. 104/92 nel caso in cui i relativi certificati prevedessero una “rivedibilità” a distanza di tempo.

Ed invero, il Ministero  ha posto a sostegno delle sue decisioni il richiamo all' art. 13, comma 1, punto V del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità dei Docenti, sottoscritto il 18/04/2016 che testualmente recita : "La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente".

Il provvedimento del Giudice del Lavoro ha tuttavia affermato :” Tale interpretazione, non appare condivisibile posto che non è possibile considerare la rivedibilità del verbale che riconosce uno stato di invalidità  grave di per sé come una valutazione di non permanenza della condizione fisica dell'invalido. La visita di revisione, infatti, ben potrebbe confermare la valutazione già espressa, valutazione che comunque continua a spiegare i suoi effetti (quanto a benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura) anche nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione”

Ed in effetti in sede di discussione si è cercato di argomentare che Il Contratto Collettivo per la mobilità , si limita a stabilire , giustamente, che le patologie fisiche che danno diritto alla precedenza devono avere carattere permanente e quindi non derivanti da affezioni che per loro natura, pur essendo invalidanti, sono destinate a scomparire con cure appropriate e decorso del tempo. Tale previsione nel suo chiaro ed ovvio significato letterale , non può essere utilizzata a pretesto per stravolgere le previsioni di Legge a favore delle persone colpite da Handicap Grave.

Non può certamente costituire prova del carattere permanente o meno delle patologie la riserva da parte dell' INPS di una revisione fissata nel termine di due anni ed invero la funzione di tale tipo di previsione non è quella di accertare se le patologie sono permanenti o meno, cosa che nella stragrande maggioranza dei casi dipende dalla loro natura, ma quella di monitorare l'evoluzione sintomatica delle stesse per consentire all' ente pubblico preposto di valutare se confermare o attenuare i benefici economici ed assistenziali , riservati a coloro che subiscono patologie gravi.

Per principio generale , sorretto da tutte norme vigenti, le attestazioni rilasciate dalle commissioni mediche, hanno effetto sino a quando non subentra una decisione diversa. Tale principio è stato di recente blindato dal legislatore che ha messo un punto fermo, che non lascia alcun alibi, sulla portata e sugli effetti delle visite di revisione. Ed infatti la Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/14 con il comma 6 bis dell' art. 25 , ha definitivamente chiarito che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura".

In ogni caso, per assurda ipotesi, qualora il contratto Collettivo avesse disposto quanto desunto dal Ministero della Pubblica Istruzione, le disposizioni della Contrattazione Collettiva non sarebbero comunque applicabili atteso che, per il principio della gerarchia delle fonti, le stesse non possono violare o disapplicare le disposizioni previste dalla Legge Ordinaria.

Si riporta, di seguito,in allegato, il testo integrale dell’ Ordinanza Tribunale di Savona – Lavoro -  n. cron. 567 del 06/09/2016

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Avv. Francesco Botta

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